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Per gli apparecchi di tipo "C":
Evacuazione diretta in atmosfera esterna (scarico a parete)
Gli apparecchi di tipo C possono evacuare i prodotti della combustione direttamente in atmosfera, ove consentito dalla
legislazione vigente, tramite un condotto di scarico attraversante le pareti perimetrali dell'edificio o direttamente
posizionato all’esterno con l’apparecchio stesso. Il condotto di scarico deve essere sempre collegato ad un opportuno
terminale di scarico atto a disperdere nell’ambiente esterno i prodotti della combustione.
La legislazione vigente parla chiaro: lo scarico a parete non è ammesso in generale, essendo consentito solo in una
serie limitata di casi. E' consigliabile interpellare le A.S.L. o gli Uffici Tecnici comunali per qualunque dubbio in materia.
Modifica del comma 9 art.5 DPR 412/1993 secondo l’articolo n.2 del
DPR 551 del 6 aprile 2000
Lo scarico a parete si è diffuso prevalentemente con l’utilizzo di apparecchi
di piccola portata termica e nella fattispecie in casistiche di impianti termici
autonomi nati dal distaccamento da impianti centralizzati. Tale applicazione
tuttavia è in contrasto con le ovvie e scontate regole della comune
condivisione dello spazio. Ci si riferisce prevalentemente agli impianti termici
costituiti da più unità immobiliari dove, lo scarico a parete, seppur non
pericoloso dal punto di vista della sicurezza, ha costituito fin dal principio
notevoli problemi di carattere comportamentale (questa è una della cause
più diffuse di interessamento delle ASL tra condomini in contrasto).
Se si pensa che lo scarico a parete potrebbe essere quello di un
apparecchio che oltre al riscaldamento ha anche la produzione di acqua
sanitaria, e che quindi il suo funzionamento sarà sicuramente scontato
anche nel periodo estivo, e se ancor peggio ci si mette nei panni di chi,
anche se alle distanze regolamentari, è costretto a conviverci, sicuramente
si avrebbe una visione del fenomeno meno legata alla mera cognizione
fisico chimica del loro effetto inquinante. Fortunatamente la ragionevole
evoluzione delle regolamentazioni (come il DPR 412 nel 1993 e
successivamente il DPR 551 nel 2000), hanno sempre più limitato questa
tipologia di scarico.
Il nuovo decreto, nell’articolo n.2 "precisazione in ordine allo scarico dei
fumi", riconferma la necessità di scaricare i prodotti della combustione degli
impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari con sbocco
sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica
vigente.
Il testo di seguito riportato, contiene l’ integrazione del vecchio testo (art. 5
comma 9 - DPR 412-93) con la modifica attuata dall’art.2 - DPR 551-00
"Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono
essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione
dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota
prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, nei seguenti casi:
- nuove installazioni di impianti termici, anche se al servizio
delle singole unità immobiliari,
- ristrutturazioni di impianti termici centralizzati,
- ristrutturazione della totalità degli impianti termici individuali
appartenenti ad uno stesso edificio,
- trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali,
impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco dall’impianto
centralizzato.
Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi comprese quelle contenute nei
regolamenti edilizi locali e loro successive modificazioni, le disposizioni del
presente comma possono non essere applicate in caso di mera sostituzione
di genera tori di calore individuali e nei seguenti casi, qualora si adottino
generatori di calore che, per i valori di emissioni nei prodotti della
combustione, appartengano alla classe meno inquinante prevista dalla
norma tecnica UNI EN 297:
- singole ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in
stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di
camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della
combustione con sbocco sopra il tetto dell’edificio, funzionali ed idonei o
comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi con combustione
asservita da ventilatore;
- nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato
dalla legislazione nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di
tipo conservativo, precedentemente mai dotato di alcun tipo di impianto
termico, a condizione che non esista camino, canna fumaria o sistema di
evacuazione fumi funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo scopo.
Resta ferma anche per le disposizioni del presente articolo l’inapplicabilità
agli apparecchi non considerati impianti termici in base all’art. 1 comma 1
lettera f, quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari".
http://img822.imageshack.us/img822/2310/scarico.jpg
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Gentilmente offerta da M_joi
sì, ma cosa ci rappresenta, cosa vuol dire?
Forse sfugge che si parla di apparecchi a GAS che nulla hanno a che vedere con generatori a combustibili solidi!
http://www.freddocaldo.it/ita/downloads/fi...parete%20MG.pdf
http://www.sicurezzaweb.it/normetecniche/u...7129_fa2_97.pdf
http://cannefumarie.com/CaminiTipologiaApparecchi.htm. -
m_joi.
User deleted
SI PARLA DI APPARECCHI CON SCARICO DI TIPO C
indipendentemente dal combustibile usato solido, liquido o gassoso.
E un installatore vi dirà sempre di fare la canna fumaria con uscita fumi a tetto
perchè ci guadagna più soldi per i tubi e manodopera, che sulla stufa.. -
.CITAZIONE (m_joi @ 18/9/2010, 21:47)SI PARLA DI APPARECCHI CON SCARICO DI TIPO C
indipendentemente dal combustibile usato solido, liquido o gassoso.
non si può equiparare una stufa a pellet ad un apparecchio di classe "C"
Per l'installazione di generatori di calore alimentati a legna naturale come anche ogni altro combustibile solido cosa fa fede non è la UNI 7129 ma la UNI 10683
dettagli norma UNI 10683
""Si applica a tutti gli apparecchi generatori di calore, compresi quelli che servono alla cottura dei cibi, che utilizzano quale combustibile legna naturale a ciocchi o mattonelle compresse prive di additivi, con potenzialità al focolaio inferiore ai 35 Kw (~30.000 Kcal/h). Esempi di generatori di calore: caminetti aperti e chiusi, tanto preassemblati quanto costruiti in opera, termocaminetti, termocucine, stufe a legna, stufe a pellet, caldaie a biomasse, ecc."". -
.CITAZIONE (biomassoso @ 18/9/2010, 23:31)Per l'installazione di generatori di calore alimentati a legna naturale come anche ogni altro combustibile solido cosa fa fede non è la UNI 7129
ma la UNI 10683
Assolutamente vero
qui uno dei tanti link al testo revisionato nel 2005
https://digilander.libero.it/infoenergia/09...inoridi35kW.PDF
Edited by Cancamilin - 19/9/2010, 12:14. -
m_joi.
User deleted
Bon tenetevi la ragione...
sulla norma postata di biomassoso si è messo all'interno le stufe a pellet
come se fossero stufe come le altre..
si parla di camini a 1000°C
poi si parla di gas a camera stagna e cambia il discorso...
ma a camera stagna è anche il pellet, non penso si possa paragonare ad una stufa a legna per la cottura dei cibi o quant'altro indicata sulla norma postata che tra l'latro non è quella ufficiale ma un condensato e un riassunto della stessa. -
.CITAZIONE (m_joi @ 24/9/2010, 18:02)Bon tenetevi la ragione...
No, se vuoi puoi anche tenertela tu....anzi, per venirti incontro leggiti Questo focolare è definito classe C in quanto la camera di combustione può essere raccordata direttamente alla presa d’aria esterna per evitare perdite di energia all’interno dell’abitazione.
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Ok, quindi abbiamo definito e confermato ulteriormente , che TUTTE le stufe a pellet DEVONO avere lo scarico fumi oltre la zona di reflusso sopra il tetto. Ragazzi un contraddittorio serve proprio a questo, a togliere eventuali dubbi e incertezze a chi legge questi messaggi, quindi , state BBOoooni... . -
gigik2.
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x wroclaw
ma perchè avete ancora dubbi???
basta che un ignorante dell'ultimo minuti arrivi sul forum a raccontare panzane pur di vendere che gli correte ancora dietro???
le normative sono quelle punto e basta!!!
invito cortesemente i moderatori a chiudere sul nascere ogni nuova discussione a riguardo delle normative finchè queste non verranno cambiate...quelli che hanno bisogno d'informarsi basta si consultino il forum e trovano tutto il materiale che vogliono
ciao. -
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Questo non è una enciclopedia dove visualizzare concetti "blindati" .....
Questo è un blog, dove confrontare e confrontarsi; dove chi domanda, spesso poi afferma; dove chiedere e avere risposta ecc... sono i presupposti BASILARI di blog libero senza bavagli.
Sulla rete, chi dice GROSSE minchiate, viene regolarmente smentito dai fatti , in questo caso dalle leggi. Dovreste essere contenti di aver contribuito a chiarire questo aspetto legislativo un ulteriore volta, in modo che altri non possano sbagliare.....
Grazie dell'invito gigik, ma lascia fare ai moderatori il proprio lavoro spesso non facile, e essere davvero superpartes nella valutazione dei commenti ci porta spesso a sacrificare anche parte del nostro tempo libero per decidere cosa e non cosa sia VERAMENTE da cancellare o cosa sia importante mantenere .
Se pensi di poter far meglio, chiedi all'admin di entrare a far parte dei mod , felice di averti al nostro fianco.
Edited by wroclaw - 24/9/2010, 22:37. -
esseblock.
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piccolo contributo :
Dlgs 128 del 28/06/2010 art 283
da cui per installazione canne fumarie di qualunque tipo e per qualunque apparecchio termico, nonche qualsiasi apparecchio termico come caminetti, stufe a legna a pellet, caldaie etc. occorre personale specializzato e alla fine si deve Fare la Dichiarazione di Conformità secondo il DM 37/08. -
mangione.
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Dalla discussione si evince che lo scarico a parete non e' a norma.
A breve andro' a rogitare per un appartamento al primo (e ultimo).
Solo ora mi sono accorto(e non mi e' stato fatto presente dall' agenzia) che l' attività al primo piano ha installato una stufa a pellet con scarico a parete sotto il balcone(che diventerà mio). Mi sono accorto in quanto sono entrato e ho visto la stufa con la canna fumaria che uscova nella parete laterale.....uscendo sono a dato alla ricerca della canna fumaria e ho visto che e' stata posizionata appena sotto il balcone e si vede poco in quanto ci sono dei tendoni atti a coprire la parte esterna del locale.
Probabilmente essendo ancora liberi gli appartamenti sopra hanno pensato che nessuno avrebbe rotto.
Pensate che possa avere dei problemi nel farla rimuovere per farla uscire dal tetto?
Sono obbligato da dare il passaggio nel mio futuro balcone per fare passare la canna fumaria?
E' meglio che lo faccia presente subito o dopo il rogito da proprietario?
Grazie mille dei consigli!
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Secondo me non avresti nessun tipo di problema a farla rimuovere, ma perché ... che noia ti da?
Circa il passaggio non te lo so dire, ma al tuo posto farei presente la cosa quanto prima.
Il silenzio spesso viene interpretato come assenso (te l'avevo fatto vedere e ti andava tutto bene ... adesso parli?!).. -
mangione.
User deleted
Che noie ti da..... insomma avere uno scarico fumi sotto il balcone...comunque porta ad avere fumi anche sopra......anche se escono verso la parte esterna del balcone.... porta ad avere sicuramente fumi anche appena sopra ,dove ho la camera la porta balcone dei bimbi e la finestra del bagno........
E' vero che in inverno le finestre sono chiuse, ma quando devo fare areare se apro e ho la stufa sotto che va.......non e' il massimo areare con i fumidi scarico........ -
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In effetti non hai tutti i torti. .